PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Cos’è il Partenariato Pubblico Privato
Il Partenariato Pubblico Privato – in breve PPP – rappresenta una modalità di realizzazione e gestione di infrastrutture e/o di erogazione di servizi, nell’ambito della quale si verifica una forma di collaborazione tra un operatore economico e una Pubblica Amministrazione.
Nato nel mondo anglosassone, nel corso del tempo ha registrato anche in Italia una forte diffusione, anche alla luce della delicata situazione economico-finanziaria di molti enti e dei vincoli di finanza pubblica sempre più stringenti.
La crescente importanza del PPP
Simili condizioni macroeconomiche, infatti, hanno imposto un ripensamento degli investimenti pubblici e delle loro modalità di realizzazione e gestione, valutando un differente e più incisivo intervento degli operatori privati per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture.
La crescente importanza del PPP è testimoniata anche da numerosi interventi del legislatore volti a supportarne l’utilizzo (anche attraverso la leva fiscale) e, soprattutto, dalle previsioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, che dedica un’intera sezione al partenariato, con l’intento di favorirne la diffusione, anche grazie a specifiche semplificazioni dal punto di vista amministrativo e procedurale.
Tali azioni normative hanno favorito una significativa espansione del PPP, la cui incidenza sul totale delle opere pubbliche in Italia (in termini di importi) è cresciuta esponenzialmente. Solo grazie a un simile trend, è stato possibile fare fronte al forte decremento di investimenti pubblici in Italia, testimoniato dall’andamento dei mutui per spese in conto capitale degli enti locali, che si sono quasi azzerati.
Cosa prevede la normativa
La nuova normativa nazionale (D.Lgs. 50/2016) ha recepito gli orientamenti comunitari in relazione ai Contratti di partenariato, la cui definizione è fornita all’art. 3, comma 1, lett. eee), laddove si afferma che gli stessi costituiscono una forma di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato finalizzata alla realizzazione di opere e alla gestione di servizi, per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, con una ripartizione del rischio da parte dell’operatore, secondo le condizioni stabilite nell’accordo tra i diversi soggetti .
Ai sensi dell’articolo 180, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, è necessario che sia trasferito in capo all’operatore economico, oltre che il rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, il rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera.
Per ogni operazione di PPP le amministrazioni aggiudicatrici svolgono, preliminarmente, l’analisi dei rischi connessi alla costruzione e gestione dell’opera o del servizio oggetto del contratto di PPP, al fine di verificare la possibilità di trasferimento all’operatore economico, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o del rischio di domanda dei servizi resi nonché, per i contratti di concessione, del rischio operativo. Il trasferimento di tali rischi è condizione necessaria per la qualificazione giuridica del contratto come PPP e per la conseguente possibilità di applicazione delle procedure speciali previste per questo istituto.
PPP: un approccio multidisciplinare
Il PPP rappresenta un complesso fenomeno giuridico che si delinea come un genus contrattuale riferibile a più modelli specifici in cui risulta prevalente la natura economico-finanziaria. Da qui la necessità di un approccio multidisciplinare nella sua gestione con affiancamento di figure giuridiche, economiche e tecniche.
Tale risultato può essere raggiunto, per quanto concerne il Responsabile del procedimento (RUP), mediante il ricorso agli strumenti già individuati dal Codice dei contratti pubblici o dagli atti a carattere generale dell’Autorità, quali la richiesta di una formazione in materia di project management oppure la costituzione di una struttura di supporto al RUP.
Con riferimento al direttore dei lavori o al direttore dell’esecuzione, la stazione appaltante dovrà individuare professionalità idonee a svolgere le attività richieste nella gestione degli specifici contratti, valutando, a tal fine, l’opportunità di istituire l’ufficio di direzione dei lavori.
Dette indicazioni tengono conto della prossima introduzione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti delineato all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, che richiede l’istituzione di strutture organizzative stabili, deputate al processo di acquisizione di beni, servizi o lavori, e la presenza, in tali strutture, di dipendenti aventi specifiche competenze.